IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista la legge 23 luglio 1991,  n.  223,  recante,  tra  l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1 e 2
della sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto  l'art.  2,  comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393, che prevede la proroga dell'indennita' di mobilita' - sino  alla
riassunzione  e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi -
in favore dei lavoratori, gia'  dipendenti  da  aziende  rilevate  da
fallimento,  che  abbiano  usufruito  del trattamento di integrazione
salariale di cui al sopra richiamato art. 3, comma 2 della  legge  n.
223/1991  entro  il  31  luglio 1996, destinati ad essere riassorbiti
nella ripresa dell'attivita' produttiva;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista  la  nota,  pervenuta  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, con la quale la Direzione regionale del lavoro di
Roma  ha  inviato  la lista nominativa dei lavoratori gia' dipendenti
dalla Telecolor S.p.a. di Roma;
    Considerato che la societa', dalla quale  i  suddetti  lavoratori
dipendevano,  non  ha  usufruito  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge  n.
223/1991 entro il 31 luglio 1996, come previsto dall'art. 2, comma 3,
del soprarichiamato decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
    Ritenuto,  pertanto,  di  non  poter  accogliere l'istanza di cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997,
n. 393, in favore dei lavoratori di cui all'allegata lista nominativa
- che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto  -  gia'
dipendenti  dalla Telecolor S.p.a. di Roma non e' concessa la proroga
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi  1  e  2  della
legge  23  luglio  1991,  n.  233,  in quanto la societa' dalla quale
dipendevano  non  ha  usufruito  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n.
223/1991, entro il 31 luglio 1996 come previsto dall'art. 2, comma 3,
del richiamato decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu